Il Forum chiude alla pirateria!

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LegendLeLe

New member
31 Agosto 2007
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con il cuore su I&G!
Sesso
Maschio
Con questo comunicato voglio fare presente a tutti gli utenti che è VIETATO sul forum e in chatbox parlare di PIRATERIA e di tutto ciò che gli gira intorno.
Ricordo a tutti che la pirateria è un reato e spero che molti di voi comprendano che parlare ESPLICITAMENTE di materiale che viole le norme sul Copyright non è consentito.Quindi chiedo gentilmente ad ogni utente di evitare discussioni PUBBLICHE.






1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per
elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a
scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi
contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi
mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione
arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore
nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni
se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non
contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto,
distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto
di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il
reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede
in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire
trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di
reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante
gravità.

Art. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta
milioni di lire chiunque per trarne profitto:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico
con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno
destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del
noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in
movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con
qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie,
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-
musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o
composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede
a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio,
fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui
alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,
vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od
altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente
legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E), privi del contrassegno medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o
diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo
di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a
qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o
elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un
servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene
per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero
presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale
di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater
ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o
realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare
l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono
comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione
delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di
eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti
dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui
all'articolo 102quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di
distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette
a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali
siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da
cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa
abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal
diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica al
pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal
diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende
colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
 

tataccio

New member
3 Ottobre 2007
8.412
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49
ROMA
Sesso
Maschio
GLI ARTICOLI GIUSTISSIMI CITATI fanno TUTTI RIFERIMENTO A CHI TRAE PROFITTO...e parlare di copie di backup di un gioco proprio per uso personale non sia propriamente reato..


EVITIAMO DI PARLARE ESPLICITAMENTE DI QUESTO ARGOMENTO CI SONO ALTRI MODI DI PARLARNE !!!!!!!!!!


SE INVECE STIAMO INTRODUCENDO UN PRIMO ARGOMENTO CENSURATO SUL FORUM DICIAMOLO CHIARAMENTE SENZA GIRI DI PAROLE E CHE IL SEGNALE ARRIVI FORTE E CHIARO PONENDO REGOLE E SPIEGANDO IL PERCHE' E IL PERCOME .. NEL SENSO CHE AVVISIAMO IL FORUM CHE CHI NE PARLA VERRA' BANNATO DAL FORUM !!!
MA SIAMO CHIARI..
 
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