REGOLAMENTO
NUMERI UTILI PER LE RICHIESTE DI ASSISTENZA
SERVIZIO CLIENTI MEDIA WORLD
Per la gestione delle richieste relative alle Sezioni 1. PROTEZIONE DELL'ACQUISTO e 2. ESTENSIONE DELLA GARANZIA attraverso il Servizio Clienti Media World - Nuova Garanzia Multiservice in funzione 6 giorni su 7, dalle 10.00 alle 20.00, al numero
800/99.22.00.
CENTRALE OPERATIVA MONDIAL ASSISTANCE
Per la gestione delle richieste relative alla sezione 3. ASSISTENZA ABITAZIONE attraverso la Centrale Operativa di Mondial Assistance Italia S.p.A., in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno ai numeri
800/48.29.66 o
02/26.609.452.
RESO O RECESSO
Il Cliente/Assicurato potrà ottenere il rimborso del Certificato di Garanzia nel caso di reso/recesso dall'acquisto del bene assicurato, purché esercitato nel termine previsto di 8 giorni solari dalla data di acquisto. A tal fine il Cliente/Assicurato dovrà restituire a Mediamarket il Certificato di Garanzia originale della Nuova Garanzia Multiservice. Il rimborso sarà effettuato unicamente mediante Buono Acquisto.
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
SOCIETÀ: Mondial Assistance Italia S.p.a..
CONTRAENTE: Mediamarket S.p.a. che sottoscrive la Polizza con la Società per conto dei propri clienti Assicurati.
CERTIFICATO DI GARANZIA: il documento che attesta la copertura Assicurativa Nuova Garanzia Multiservice.
ASSICURATO/I: il soggetto, acquirente del prodotto messo in vendita presso i centri Media World, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione stipulata dalla Contraente, cui può aderire, facoltativamente, secondo le modalità delle polizze per conto di chi spetta; di seguito definito anche "il cliente".
CENTRALE OPERATIVA: la struttura di ELVIA Service S.r.l., Centrale Operativa della Società in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO: l'evento futuro, dannoso e incerto, che determina lo stato di necessità per il quale è prestata l'Assicurazione.
DANNEGGIAMENTO ACCIDENTALE: il danno subito dal prodotto assicurato provocato da azione fortuita ed esterna che produca una rottura, un difetto/mancato/cattivo funzionamento del bene stesso, esclusi, quindi, i danni derivanti da difetto intrinseco del prodotto e quelli derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato.
FURTO: il reato, previsto dall'Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
ABITAZIONE: fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad esclusivo uso abitativo, situato in territorio italiano, residenza anagrafica dell'Assicurato.
NORMATIVA
La Società garantisce ai Clienti della Contraente i seguenti servizi di assicurazione e assistenza.
SEZIONE 1. PROTEZIONE DELL'ACQUISTO
Con la presente Polizza la "SEZIONE 1. PROTEZIONE DELL'ACQUISTO" garantisce all'Assicurato che il prodotto sarà protetto nei 60 giorni successivi all'acquisto per le seguenti casistiche:
danneggiamento accidentale o furto del prodotto acquistato. Per danneggiamento accidentale devono intendersi le ipotesi di danno non derivanti da difetto intrinseco/o cattivo funzionamento del bene ovvero a colpa grave o dolo dell'Assicurato.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Garanzia:
- qualsiasi bene che abbia un prezzo al pubblico unitario inferiore a € 155,00 (IVA compresa);
- i telefoni cellulari;
- gli accessori o parti di telefoni cellulari;
- le autoradio, gli autoriproduttori di cassette, di CD, di Mini-Disc, di DVD ed i sistemi GPS in genere previsti per l'uso in auto;
- furto o di danneggiamento causati da atti vandalici, terrorismo, frode, abuso, normale usura, deterioramento graduale, parassiti, difetti inerenti al prodotto, guerra e ostilità di ogni genere (ivi compresi, senza limitazione, invasioni, ribellioni o insurrezioni), contaminazione da radiazioni, confisca da parte di qualsiasi governo, pubblica autorità o autorità doganale e di confine, contrabbando, sinistri dipendenti o collegati in qualsiasi modo ad attività o atti illegali, cause di forza maggiore (ivi compresi, senza limitazione, inondazioni, uragani e terremoti) e per sinistri occorsi mentre il prodotto si trovava a disposizione di o sottoposto alla custodia o al controllo di un qualsiasi vettore;
- ogniqualvolta l'acquirente non abbia esercitato la diligenza dovuta per evitare o diminuire l'entità del sinistro o il danneggiamento del prodotto per il quale si richiede l'indennizzo assicurativo. Come diligenza dovuta si intende il corretto adempimento di tutte quelle attività di cura, attenzione e sorveglianza richieste dalla diligenza del buon padre di famiglia ad un soggetto che si trovi nella stessa o in simili circostanze per salvaguardare e proteggere un prodotto da furti o danneggiamenti;
- i prodotti rubati in luoghi pubblici sono esclusi dalla copertura assicurativa a meno che essi non fossero chiusi a chiave ove e quando ciò é possibile. I prodotti rubati sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa a meno che essi siano stati denunciati come rubati, entro 12 ore (o entro il più lungo termine eventualmente stabilito da eventuali disposizioni di applicazione necessaria), alla Polizia o ad altra Autorità competente del luogo dove è avvenuto il furto;
- il furto di prodotti lasciati incustoditi dal proprietario in veicoli di qualsiasi genere (pubblici o privati) è sempre escluso dalla copertura assicurativa, indipendentemente dal fatto che i prodotti in oggetto fossero o meno contenuti in bagagli o contenitori;
- lo smarrimento o la perdita di un prodotto non sono coperti dall'assicurazione. Per perdita o smarrimento si intende qui la perdita del possesso di un prodotto, scomparso in maniera non spiegabile, senza che siano provati atti illeciti da parte di una o più persone.
Nel caso di danno accidentale rimediato mediante riparazione il rimborso non coprirà l'IVA e sarà soggetto ad una franchigia pari al 10% del costo complessivo sostenuto per la riparazione medesima.
Nel caso di furto il rimborso sarà soggetto ad una franchigia pari al 10% del valore di acquisto del prodotto.
LIMITI DI VALORE
La Società sarà tenuta, nei limiti e con le esclusioni previste sopra, a rimborsare solo il minore dei seguenti importi:
- il prezzo pagato originariamente dal cliente per l'acquisto del prodotto coperto dalla garanzia Protezione dell'Acquisto al netto della franchigia;
oppure
- i costi reali di riparazione del prodotto in questione al netto della franchigia e dell'IVA.
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
NELL'IPOTESI DI
DANNEGGIAMENTO L'ASSICURATO,
AI FINI DI OTTENERE IL RIMBORSO DELLA RIPARAZIONE DEL BENE O L'INDENNIZZO, DEVE:
- portare il bene danneggiato presso uno dei centri di assistenza autorizzati dal produttore del bene;
- compilare il modulo di denuncia di sinistro che gli viene consegnato unitamente con la sua copia del Certificato di Garanzia (Mod. MLS1);
- spedire a Mediamarket - Servizio Nuova Garanzia Multiservice - Via Fermi, 4 - 24035 - Curno (BG) con lettera raccomandata A.R., entro il 30° giorno dalla data di accadimento del sinistro, la seguente documentazione:
- modulo di denuncia di sinistro, compilato in ogni sua parte, con indicazione dei dati bancari;
- fotocopia della garanzia del produttore;
- fotocopia della fattura di riparazione con dettaglio IVA;
- fotocopia del documento di acquisto del bene fiscalmente valido - scontrino o fattura;
- fotocopia del Certificato Nuova Garanzia Multiservice.
La non corretta e/o parziale compilazione e/o la mancanza di anche solo uno dei documenti sopra citati non darà corso alla pratica di sinistro. Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta in tutto o in parte, il cliente verrà comunque debitamente avvisato ed avrà 45 giorni (dalla data in cui tale insufficienza documentale gli viene contestata) per produrre la documentazione mancante. Quest'ultima dovrà essere spedita sempre a Mediamarket - Servizio Nuova Garanzia Multiservice - Via Fermi, 4 - 24035 - Curno (BG) a mezzo raccomandata. Scaduto tale termine il cliente perderà qualsiasi diritto al rimborso.
NELL'IPOTESI DI
FURTO L'ASSICURATO,
AL FINE DI OTTENERE L'INDENNIZZO, HA L'OBBLIGO DI:
- denunciare il furto alle autorità competenti del luogo ove si è verificato il sinistro entro e non oltre 12 ore dalla scoperta del furto.
- compilare il modulo di denuncia di sinistro che gli viene consegnato unitamente con la sua copia del Certificato di Garanzia (Mod. MLS1);
- spedire a Mediamarket - Servizio Nuova Garanzia Multiservice - Via Fermi, 4 - 24035 - Curno (BG) con lettera raccomandata A.R., entro il 30° giorno dalla data di accadimento del sinistro, la seguente documentazione:
- modulo di denuncia di sinistro, compilato in ogni sua parte, con indicazione dei dati bancari;
- fotocopia della denuncia alle autorità compenti del luogo ove si è verificato il sinistro;
- fotocopia del documento di acquisto del bene fiscalmente valido - scontrino o fattura;
- fotocopia del Certificato Nuova Garanzia Multiservice.
La non corretta e/o parziale compilazione e/o la mancanza di anche solo uno dei documenti sopra citati non darà corso alla pratica di sinistro. Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta in tutto o in parte, il cliente verrà comunque debitamente avvisato ed avrà 45 giorni (dalla data in cui tale insufficienza documentale gli viene contestata) per produrre la documentazione mancante. Quest'ultima dovrà essere spedita sempre a Mediamarket - Servizio Nuova Garanzia Multiservice - Via Fermi, 4 - 24035 - Curno (BG) a mezzo raccomandata. Scaduto tale termine il cliente perderà qualsiasi diritto al rimborso.
LIMITI DI RIMBORSO
I limiti di rimborso sono:
650,00 Euro per prodotto -
6.250,00 Euro per evento* -
32.500,00 Euro per anno
*per "evento" si intende il furto o il danneggiamento di un insieme di prodotti contemporaneamente purché essi siano coperti dalla Assicurazione.
SEZIONE 2. ESTENSIONE DELLA GARANZIA
Con la presente Polizza la "SEZIONE 2. ESTENSIONE DELLA GARANZIA" garantisce all'Assicurato il rimborso della somma pagata per riparare il bene il quale presenti dei difetti di fabbricazione, quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore e sempre che il difetto si verifichi entro 48 mesi dall'acquisto del bene.
Nel caso al difetto di fabbricazione sia stato posto rimedio tramite riparazione, il rimborso non coprirà l'IVA e sarà soggetto ad una franchigia pari al 10% del costo complessivo sostenuto per la riparazione medesima.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Garanzia:
- qualsiasi bene che abbia un prezzo al pubblico inferiore a € 155,00 (IVA compresa);
- i telefoni cellulari;
- accessori o parti di telefoni cellulari;
- i difetti del prodotto che "ab origine" non rientrano nella copertura della Garanzia del produttore;
- i prodotti che sono ovvero sono stati oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del distributore per difetti dichiarati o epidemici.
La copertura assicurativa è esclusa ogniqualvolta l'acquirente non abbia esercitato la diligenza dovuta per evitare o diminuire l'entità del sinistro o il danneggiamento del prodotto per il quale si richiede l'indennizzo assicurativo. Come diligenza dovuta si intende il corretto adempimento di tutte le quelle attività di cura, attenzione e sorveglianza richieste dalla diligenza del buon padre di famiglia ad un soggetto che si trovi nella stessa o in simili circostanze per salvaguardare e proteggere un prodotto dalle conseguenze di un eventuale difetto di fabbricazione.
La copertura assicurativa è esclusa ogniqualvolta il difetto o il guasto non siano tali da impedire il normale funzionamento dell'oggetto assicurato oppure non siano attribuibili a difetto di costruzione, progetto o assemblaggio dell'oggetto stesso. Più in particolare la copertura assicurativa è esclusa se:
- Il guasto o difetto è coperto da garanzia del fabbricante o di terzi oppure è coperto da altra assicurazione;
- il guasto o difetto sono causati da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario a quello raccomandato dal fabbricante;
- il guasto o difetto comportano soltanto la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio (come ad esempio le lampadine, le batterie, le testine delle stampanti e dei fax, il toner e le cartucce in genere);
- il guasto o difetto siano causati da sfregamento, graffiamento, ammaccamento oppure comportino la riparazione di cardini o coperchi e non compromettano la normale utilizzabilità dell'oggetto assicurato;
- il guasto o difetto siano stati causati dall'uso di accessori non approvati dal fabbricante;
- il guasto o difetto siano causati o consistano di usura, ossidazione, corrosione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo;
- il guasto o difetto si siano determinati o manifestati in occasione o a causa di manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia dell'oggetto assicurato compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal fabbricante o dal distributore;
- il guasto o difetto siano stati causati da radiazioni o da fenomeni collegati alla trasmutazione dell'atomo;
- il guasto o difetto siano stati causati da conflitti armati, guerre civili, insurrezioni, rivolte, agitazioni e ribellioni;
- il guasto o difetto siano stati causati da sequestri, confische e operazioni di distruzione condotte o decise dalle autorità, ivi comprese le autorità doganali;
- il guasto o difetto siano stati causati da qualsiasi agente esterno (ad esempio variazioni improvvise della tensione di rete, perdita di acido dalle batterie, fuoriuscita di liquidi da apparecchi sovrapposti all'oggetto assicurato etc..). Inoltre, i danni arrecati dal blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni non è mai coperto dall'assicurazione (es: il cestello di una lavatrice bloccato da oggetti inavvertitamente lasciati nel bucato).
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
NELL'IPOTESI DI DIFETTI DI FABBRICAZIONE L'ASSICURATO, AI FINI DI OTTENERE IL RIMBORSO DELLA RIPARAZIONE DEL BENE O L'INDENNIZZO, DEVE
- portare il bene danneggiato presso uno dei centri di assistenza autorizzati dal produttore del bene;
- compilare il modulo di denuncia di sinistro che gli viene consegnato unitamente con la sua copia del Certificato di Garanzia (Mod. MLS1);
- spedire a Mediamarket - Servizio Nuova Garanzia Multiservice -Via Fermi, 4 - 24035 - Curno (BG) con lettera raccomandata A.R., entro il 30° giorno dalla data di accadimento del sinistro, la seguente documentazione:
- modulo di denuncia di sinistro, compilato in ogni sua parte, con indicazione dei dati bancari;
- fotocopia della garanzia del produttore;
- fotocopia della fattura di riparazione con dettaglio IVA;
- fotocopia del documento di acquisto del bene fiscalmente valido - scontrino o fattura;
- fotocopia del Certificato Garanzia Multiservice.
La non corretta e/o parziale compilazione e/o la mancanza di anche solo uno dei documenti sopra citati non darà corso alla pratica di sinistro. Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta in tutto o in parte, il cliente verrà comunque debitamente avvisato ed avrà 45 giorni (dalla data in cui tale insufficienza documentale gli viene contestata) per produrre la documentazione mancante. Quest'ultima dovrà essere spedita sempre a Mediamarket - Servizio Nuova Garanzia Multiservice - Via Fermi, 4 - 24035 - Curno (BG) a mezzo raccomandata. Scaduto tale termine il cliente perderà qualsiasi diritto al rimborso.
LIMITI DI VALORE
La Società sarà tenuta, nei limiti e con le esclusioni previste dal Contratto a rimborsare solo il minore dei seguenti importi:
- il prezzo pagato originariamente dal cliente finale per l'acquisto del prodotto coperto dalla garanzia Estensione della Garanzia al netto della franchigia; oppure
- i costi reali di riparazione del prodotto in questione al netto della franchigia e dell'IVA.
SEZIONE 3. ASSISTENZA ABITAZIONE
Con la presente Polizza la "SEZIONE 3. ASSISTENZA ABITAZIONE garantisce all'Assicurato l'invio di un elettricista o di un idraulico o di un fabbro per interventi urgenti presso il proprio domicilio in Italia secondo quanto qui di seguito riportato. (Prestazione fornita con un massimo di 2 volte per Certificato Nuova Garanzia Multiservice).
Quando,
- intervenga un guasto all'impianto elettrico dell'abitazione assicurata che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d'incendio,
- in caso di furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura della propria abitazione, od in caso di rottura delle chiavi di casa oppure di mal funzionamento della serratura tale da non consentire l'ingresso nella propria abitazione
- intervenga una rottura, un'otturazione od un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento di manutenzione straordinaria,
Mondial Assistance, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un elettricista, o un fabbro, o un idraulico per risolvere il problema.
Resta a carico di Mondial Assistance l'uscita dell'artigiano e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza del massimale di € 100,00 (Iva compresa). Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un artigiano, Mondial Assistance provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute, per l'uscita dell'artigiano e per la prima ora di manodopera, sino al massimale di € 120,00 (IVA compresa) dietro presentazione di regolari fatture.
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA ABITAZIONE
Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:
- telefono 02.26609452
- Linea Verde 800 48 29 66
- telefax 02.26624021 indicando con precisione:
- il tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- recapito telefonico.
La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempre che autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: Mondial Assistance Italia S.p.a. - Via Ampére, 30 - 20131 MILANO (MI) .
N.B.: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON saranno rimborsate.
Inoltre l'Assicurato dovrà:
- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI, CAB e CIN.
DELIMITAZIONI E PRECISAZIONI RELATIVE A TUTTE LE PRESTAZIONI DI SEZIONE 1. PROTEZIONE DELL'ACQUISTO - SEZIONE 2. ESTENSIONE DELLA GARANZIA E SEZIONE 3. ASSISTENZA ABITAZIONE
- Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza:
- di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- di terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- di dolo dell'Assicurato;
- di fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della Società derivante dal presente contratto si prescrive dopo un anno dal verificarsi dell'evento che ha generato il diritto.
- A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1910 del c.c., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
- Per qualsiasi controversia il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
- Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile.
N.B. Tutte le prestazioni sono fornite in Italia, per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie.
VALIDITA' TERRITORIALE DELLA NUOVA GARANZIA MULTISERVICE
La Nuova Garanzia Multiservice è valida per i sinistri verificatisi nei seguenti paesi: Città del Vaticano, Italia, Repubblica di San Marino.
NOTA INFORMATIVA - PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL D.LGS 17 MARZO 1995, NR. 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP NR. 303 DEL 2 GIUGNO 1997
La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 123 del Decreto Legislativo n. 175 del 17 Marzo 1995 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 Maggio 1995). La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
- Informazioni Relative alla Società
- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L'Impresa Assicuratrice è MONDIAL ASSISTANCE ITALIA SPA
- Sede Legale
Via Ampere, 30 - 20131 MILANO (Italia)
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 02.09.1993 (g.u. 08.09.1993 NR. 211) e successivi provvedimenti autorizzativi.
- Informazioni Relative al Contratto
- Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
- Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art. 2952 C.C. "i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto".
- Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:
Mondial Assistance Italia S.p.A.
Servizio Qualità - Via Ampère 30 - 20131 MILANO (Italia) - fax: +39 02 26 624 008 - e-mail: quality@mondial-assistance-italia.it
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (45), potrà rivolgersi a:
ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA (Italia) corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
- Informazioni in Corso di Contratto
- Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
Avvertenze
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni. Data la molteplicità delle tipologie di assicurazione contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la polizza.